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Conflitto di interessi in sede di assemblea

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Cass. civ. 16 maggio 2011 n. 10754.

Il caso ha origine in primo grado da un atto di citazione proposto da un condomino nei confronti del convenuto Condominio nel quale si chiedeva l'annullamento di una delibera assembleare e delle determinazioni della commissione dalla stessa nominata, in relazione all'approvazione di preventivi di spesa per la sistemazione del tetto e per la ripulitura del canale di gronda. Deduceva l'attore la determinante presenza in assemblea di due società esecutrici dei lavori di costruzione del fabbricato e, per tale ragione, in conflitto di interessi.


Il Tribunale rigettava la domanda, così come la Corte d'Appello territoriale. Infine, l'originario attore, proponeva ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi di doglianza.


Con la sentenza n. 6853/01 è stata analizzata la legittimità di una delibera assembleare con cui era stata approvata l'esecuzione di alcuni lavori relativi a parti comuni condominiali, rilevando che uno dei condomini portatore di 451 millesimi, era presidente del consiglio di condominio e rappresentante legale dell'impresa incaricata di eseguire i lavori.


La Corte nel deliberare ha deciso che al computo della maggioranza in assemblea deve ritenersi applicabile la disciplina dettata in materia di conflitto d'interessi per le società di capitali, ma ha precisato che la situazione di conflitto d'interessi deve essere valutata con riferimento non agli interessi contrastanti tra i condomini, ma a un eventuale contrasto tra l'interesse del singolo partecipante al gruppo e quello istituzionale del Condominio, con la conseguenza che la semplice posizione di amministratore di una impresa a cui viene affidata l'esecuzione dei lavori non basta, di per s , a dare vita a un conflitto d'interessi, che è ipotizzabile soltanto in caso di in cui il condomino in questione, nella sua qualità di amministratore della società, persegue un interesse che contrasta con l'interesse all'esecuzione a regola d'arte e in modo economico dei lavori sulle parti comuni commissionati dal condominio.

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by Staff