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Lavori condominiali e ponteggio incustodito

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In caso di lavori ad un immobile condominiale, chi risponde dei danni subiti da un condòmino in conseguenza del furto commesso da un ladro introdottosi nell’appartamento attraverso un ponte

Con atto di citazione notificato il 25-26 maggio 1993 B.M. ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Condominio di OMISSIS  e la s.a.s. OMISSIS, appaltatrice dei lavori di ripulitura delle facciate dello stabile, commissionati dal Condominio, chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni nellimporto di L. 52.700.000, a seguito del furto di gioielli ed altri preziosi dal suo appartamento allinterno del Condominio, furto che asseriva essere stato agevolato dai ponteggi e dalle impalcature che OMISSIS  aveva installato senza adottare misure anti-intrusive.

Entrambi i convenuti si sono costituiti, contestando ogni responsabilità.
Esperita listruttoria anche tramite CTU, con sentenza 30 gennaio 2005 il Tribunale ha accolto la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento di Euro 23.086,00, oltre agli interessi legali.
Proposto appello principale dal Condominio e incidentale da OMISSIS , a cui ha resistito
lappellata, con sentenza 10 dicembre 2010 - 11 gennaio 2011 n. 45, notificata il 5 aprile 2011, la Corte di appello di Roma ha modificato la sentenza di primo grado solo nel capo in cui ha omesso di disporre la rivalutazione del credito risarcitorio.
Con atto notificato il 21-22 aprile 2011 OMISSIS ha proposto due motivi di ricorso per
cassazione ed il Condominio ha proposto a sua volta cinque motivi di ricorso incidentale. B. resiste ad entrambi i ricorsi.

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by Staff