• Lunedì - Venerdì 9.00 - 18.00
  • Via Raoul Chiodelli 64, 00132 Roma RM
  • 06.2424096

Leggi e Sentenze Condominio

Assemblea condominiale: due gruppi e due presidenti

  • Sentenze
  • visite: 2476

Per risolvere la questione della validità liticonsorte necessario il Condominio

Alcuni condomini convengono in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, il Condominio di cui fanno parte, rappresentando di non aver ricevuto o di aver ricevuto in ritardo la convocazione per partecipare all'assemblea di fine anno.


Il giorno dell'assemblea si crea un disaccordo, tra i condomini presenti, in merito a chi deve presiedere l'assemblea. In conseguenza di ci si formano due gruppi che nominano il rispettivo presidente e il segretario. Il gruppo di cui non fanno parte i ricorrenti approva alcuni argomenti all'ordine del giorno.


Il Condominio convenuto si costituisce, osservando che in seconda convocazione sono stati presenti tutti i condomini, pertanto la delibera adottata è valida.


Il Tribunale annulla tutte le deliberazioni adottate dal gruppo di condomini di cui non fanno parte i ricorrenti, sulla base della considerazione che la violazione dell'irregolare convocazione, interessante alcuni condomini non può dirsi sanata dalla partecipazione degli stessi all'assemblea, avendo gli stessi sollevato in quella sede la relativa eccezione.


La Corte di Appello di Bologna respinge la domanda di annullamento in precedenza formulata e dichiara che l'assemblea tenuta dal gruppo di condomini di cui non fanno parte gli originari ricorrenti non è qualificabile alla stregua di un' assemblea condominiale.


Inevitabile il ricorso per Cassazione. La Suprema Corte si pronuncia con la Sentenza n. 20492/2011. Le parti deducono la violazione dell'integrità del contraddittorio nel processo di secondo grado. Censura fondata. La motivazione adottata dal giudice di appello non ha attinenza con la questione che le è stata sottoposta. Infatti, non era in contestazione la legittimazione attiva di chi già aveva proposto appello, quanto piuttosto la qualità di litisconsorte necessario delle parti del giudizio di primo grado, ovvero, il Condominio o dei condomini che non erano stati citati in giudizio innanzi al Tribunale.

  • Condividi!

by Staff