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Contributi condominiali

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Il Condominio sosteneva che i contributi condominiali non potevano essere richiesti ad altri se non al condomino e non potevano essere richiesti ad un soggetto che, avendo ceduto l'immobile non era più condomino

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.1.2015, n. 702

Nellordinanza si legge: "Pertanto, in tema di contributi condominiali (anche nei rapporti tra il condomino cessionario e il condominio) va fatta applicazione dellart. 63 disp. att. c.c. , comma 2, poichè, il rinvio operato dallart. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione in generale vale, per espressa previsione dello stesso articolo, solo per quanto non sia espressamente previsto dalle norme sul condominio (Cass. 18/8/2005 n. 16975).

Daltra parte, se il legislatore avesse inteso rendere il cessionario responsabile illimitatamente del pagamento dei contributi nei confronti del condominio non avrebbe ritenuto necessaria la previsione normativa di cui allart. 63 disp. att. c.c. , rendendola, peraltro, inderogabile (art. 73 stesse disposizioni), ma avrebbe ritenuto sufficiente la previsione di cui allart. 1104 c.c..

Questi principi sono stati successivamente e recentemente richiamati, in motivazione, da Cass. 10/4/2013 n. 8782 che ha osservato che la determinazione del momento di maturazione dellobbligo di contribuzione alle spese condominiali è importante sia con riferimento ai rapporti interni tra lalienante e lacquirente della singola unità immobiliare, sia avuto riguardo ai rapporti esterni con il condominio, tenendo conto, in particolare, della puntuale disciplina dettata dallart. 63 disp. att. c.c. , che, in quanto tale, prevale su quella generale in tema di comunione prevista dallart. 1104 c.c.."

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by Staff