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Se e a quali condizioni il corridoio di accesso ad alcune unità immobiliari di un fabbricato condominiale possa considerarsi parte comune

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L'art. 1117 c.c. contiene un'elencazione non tassativa ma solo esemplificativa delle cose comuni, essendo tali, salvo risulti diversamente dal titolo, anche quelle aventi un'oggettiva e concreta destinazione al servizio comune

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.1.2015, n. 1680

La Corte Suprema viene interpellata su due questioni sequenziali. Si legge:

"La prima, se e a quali condizioni il corridoio di accesso ad alcune unità immobiliari di un fabbricato condominiale possa considerarsi parte comune ai sensi dellart. 1117 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 220 del 2012 ); in caso affermativo, se si possa escluderne il trasferimento della comproprietà pro quota in occasione della vendita di unità immobiliari al cui servizio esso sia destinato."

 "La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte dappello di Palermo, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: "l art. 1117 c.c. contiene unelencazione non tassativa ma solo esemplificativa delle cose comuni, essendo tali, salvo risulti diversamente dal titolo, anche quelle aventi unoggettiva e concreta destinazione al servizio comune di tutte o di una parte soltanto delle unità immobiliari di proprietà individuale. Nel quale ultimo caso, inverandosi lesistenza di un c.d. condominio parziale, deve ritenersi nulla, per violazione della norma imperativa di cui allart. 1118 c.c. , comma 2, la clausola del contratto di vendita di una singola unità immobiliare che escluda la coeva cessione della comproprietà su una o più cose comuni".

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by Staff