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Discoteca nei locali seminterrati del condominio

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Si può impedire una destinazione d'uso dei locali che contrasta con le esigenze di tranquillità dei condomini

Sulla base del regolamento condominiale si può impedire una destinazione d'uso dei locali che contrasta con le esigenze di tranquillità dei condomini


Alcuni condomini convenivano in giudizio una società, esponendo di aver appreso che questa era in procinto di realizzare una discoteca in alcuni locali di sua proprietà all'interno dello stabile condominiale. I condomini sostenendo che si trattava di un'attività vietata dall'articolo 7 del regolamento di condominio contrattuale, chiedendo che venisse inibito alla convenuta di adibire l'unità immobiliare di sua proprietà a discoteca.


Il tribunale di Como inibiva alla società convenuta di adibire a discoteca l'unità immobiliare di sua proprietà. La Corte di Appello di Milano confermava.


Avverso la pronuncia di appello, la società ha promosso ricorso per Cassazione. Con la Sentenza n. 11859/2011, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. La discoteca non si può fare. Le censure dei ricorrenti. Carenza di interesse a agire dei condomini : la corte di appello avrebbe dovuto rilevare l'impossibilità di esecuzione forzata della condanna, richiesta verso la stessa società proprietaria dei locali, nei confronti della conduttrice non succeduta a titolo particolare nel rapporto controverso in corso di lite.

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by Staff

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