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Costituzione del Supercondominio

  • Sentenze
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Nessun atto formale è necessario, sorge per il sol fatto che uno o più beni siano in comunione tra gli edifici e servano al miglior godimento degli stessi.

L'oggetto del contendere, che ha portato alla sentenza n. 17332, era l'esistenza stessa di una compagine supercondominiale. Per i condomini che avevano impugnato le delibere questa compagine non esisteva.


Di diverso avviso la Corte d'appello la cui sentenza è stato poi oggetto della verifica di legittimità.


Per i giudici di secondo grado il supercondominio esisteva. La Cassazione ha confermato la pronuncia impugnata affermando che ' la Corte territoriale nell'accertare la costituzione del supercondominio - si è correttamente attenuta al principio di diritto secondo cui come, in vero, la particolare comunione regolata dall'art. 1117 cod. civ., e segg., si costituisce, ipso iure et facto, senza bisogno d'apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d'approvazioni assembleari, nel momento in cui l'unico proprietario di un edificio questo frazioni in più porzioni autonome la cui proprietà esclusiva trasferisca ad una pluralità di soggetti od anche solo al primo di essi, ovvero più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento che ad esso da origine, cosi anche il supercondominio, istituto d'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale basato sull'interpretazione estensiva delle norme dettate per il condominio negli edifici, viene in essere, del pari ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ci appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (Cass., Sez. 2, 31 gennaio 2008, n. 2305)'.

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by Staff