• Lunedì - Venerdì 9.00 - 18.00
  • Via Raoul Chiodelli 64, 00132 Roma RM
  • 06.2424096

News Condominio

Riforma del condominio L'abc della riforma. Il 27 settembre 2012, la Camera dei Deputati ha approvato il PDL di riforma del condominio n. C.4 041.

  • visite: 2197

Il testo approvato alla Camera il 27settembre 2012 Animali domestici, sito web, amministratore, assemblea , mediazione e validità delle delibere : tutte le novità in materia di condominio approvate

Riforma del Condominio: il PDL C.4041 approvato alla Camera. L'abc della riforma. Il 27 settembre 2012, la Camera dei Deputati ha approvato il PDL di riforma del condominio n. C.4041.Il testo approvato, oltre a risultare già originariamente diverso da quello approvato in Senato, in corso di approvazione ha subito ulteriori modifiche rispetto al testo unificato uscito dalla Commissione Giustizia.


Moltissime le novità di rilievo e di interesse per i condìmini e per gli addetti ai lavori


Accesso agli atti. Sancito in diritto dei singoli condìmini di accedere ai documenti del condominio e ottenerne copia.


Animali. I regolamenti di condominio non possono vietare la detenzione degli animali domestici. Ogni divieto in tal senso dovrà ritenersi nullo.


Antenne. Viene riconosciuto il diritto del singolo condìmino alla ricezione radiotelevisiva con impianti individuali.


Amministratore. Rinnovo tacito dell'incarico, salvo delibera di revoca. Possesso di requisiti morali pena la revoca: assenza di precedenti reati contro il patrimonio, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non deve risultare protestato. Possesso di requisiti professionali: diploma di scuola media di secondo grado e corso di formazione e aggiornamento professionale. Garanzie: possesso di polizza di R.C. professionale. Professionista obbligatorio con almeno 9 condomini.


Condominio orizzontale. Viene prevista espressamente l'ipotesi di condominio orizzontale, con applicazione delle medesime norme riguardanti il condominio verticale.


Consiglio dei condominio. Prevista la possibilità di nomina del consiglio di condominio di 3 membri (se edificio con più di 11 unità immobiliari).


Contabilità. Obbligo di rendiconto di bilancio con criterio di competenza e con redazione dello stato patrimoniale del condominio e relazione accompagnatoria. Prevista la conservazione decennale della documentazione.


Conto Corrente Condominiale. Tutti i flussi finanziari del condominio (sia in entrata che in uscita) devono obbligatoriamente transitare attraverso un apposito c/c intestato al condominio.


Delega. Limitazione di delega: in caso di più di 20 condìmini il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condìmini e 1/5 del valore. Divieto di delega all'amministratore. In caso di supercondomini, all'assemblea dei condominii partecipa un delegato per edificio quando per ogni condominio autonomo abbia più di 60 partecipanti


Deliberazioni. Abbassamento del quorum deliberativo minimo di 2 convocazione a maggioranza degli intervenuti 1/3 del valore. Pi chiaro il concetto di ricorso per annullamento (diverso dal ricorso per dichiarazione di nullità).


Distacco dall'impianto centralizzato. Disciplinato il diritto del singolo condìmino a distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o raffrescamento senza maggiori oneri per il condominio.


Energie rinnovabili. Disciplinata l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia cu parti comuni che su parti esclusive.


Innovazioni. Il quorum deliberativo è ridotto alla maggioranza degli intervenuti è del valore per innovazioni di particolare interesse sociale: sicurezza, barriere architettoniche, contenimento energetico, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e telematici centralizzati. Nuovo l'iter di convocazione specifico.


Mediazione. Disciplinato il rito della media-conciliazione in materia di condominio, con relativi obblighi dell'amministratore.


Morosità e decreto ingiuntivo. Obbligo per l'amministratore di attivarsi per il decreto ingiuntivo entro sei mesi dal rendiconto da cui risulta la morosità.


Parti comuni. Cambio destinazione d'uso e cessione a terzi con i 4/5 dei partecipanti per i 4/5 del valore. Il nuovo art. 1117 c.c. annovera tra le parti comuni anche gli impianti di ricezione radiotelevisivi e di flussi telematici. Perch un bene utile a tutti i condìmini non sia da ritenersi parte comune, occorre una espressa previsione contraria da parte del titolo


Quorum costitutivo in seconda convocazione. Fissato chiaramente il quorum costitutivo in seconda seduta in 1/3 del valore dell'edificio e 1/3 dei partecipanti.


Registri. Obbligo di tenuta dei registri dell'anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina dell'amministratore e di contabilità.


Sanzioni previste dal regolamento. Incremento delle sanzioni da è 200 e fino a è 800 in caso di recidiva.


Sito web condominiale. Attivazione di sito web condominiale con esportazione dei dati contabili e dei verbali, su richiesta dell'assemblea.


Solidarietà dei condìmini nelle spese. Vincolo di solidarietà dei condìmini verso i terzi, sussidiario rispetto alla preventiva escussione dei morosi.


Supercondominio. Viene prevista espressamente l'ipotesi di supercondominio, con applicazione delle medesime norme riguardanti il condominio verticale.


Tabelle millesimali. Revisione o modifica delle tabelle a maggioranza. In caso di revisione giudiziaria non è previsto il litisconsorzio necessario.

  • Condividi!

by Staff

Assemblea condominiale, richiesta e convocazione

La legge di riforma del condominio (2202012) ha ampliato la possibilità per il singolo condomino di chiedere la convocazione di assemblea. Innanzi tutto bisogna distinguere la richiesta di assemblea dalla convocazione della stessa.... continua

Diritti estesi parti comuni

La Cassazione civile interviene spesso per definire i limiti entro i quali un singolo condòmino può appropriarsi o comunque utilizzare una parte comune dello stabile.... continua