Conferma per i maxi-sconti fiscali legati agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (compreso l’acquisto di mobili ed elettrodomestici) e a quelli finalizzati al risparmio energetico
pTra le principali disposizioni di segno positivo per i contribuenti contenute nella Stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), si segnalano, in questo intervento, la stabilizzazione, allinterno del Testo unico delle imposte sui redditi, del credito dimposta per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26mila euro (commi 12, 13 e 15), la proroga al 31 dicembre 2015 della misura potenziata per il "bonus ristrutturazioni" (50%) e per il "bonus energetico" (65%), e la conferma, per un altro anno, del "bonus arredi" (commi 47 e 48).br /
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strongBonus Irpef in pianta stabile/strongbr /
Dopo lattribuzione provvisoria decretata per il solo 2014 (più precisamente, da maggio a dicembre) dal Dl 66/2014, è dunque stato messo a regime il credito dimposta Irpef in favore dei lavoratori dipendenti (articolo 13, comma 1-embis/em, del Tuir).br /
Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, compete soltanto in caso di capienza, quando cioè limposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alle detrazioni spettanti per quegli stessi redditi (articolo 13, comma 1, del Tuir).br /
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Spetta per intero, nella misura di 960 euro annui (80 euro al mese), rapportati al periodo di lavoro, se il reddito complessivo, al netto dellabitazione principale e delle relative pertinenze e delle eventuali somme di Tfr erogato in busta paga, non supera 24mila euro.br /
Oltre tale soglia e fino a 26mila euro, il credito spetta ugualmente, ma in maniera decrescente, per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 26mila euro, diminuito del reddito complessivo, e limporto di 2mila euro. In pratica, per i redditi oltre 24mila euro e fino a 26mila euro, per calcolare il bonus annuo spettante, si può utilizzare la formula: 960 x [(26.000 - reddito complessivo) / 2.000].br /
Ad esempio, a un contribuente con reddito complessivo di 24.500 euro, spetta un credito dimposta annuo di 720 euro, ossia 60 euro al mese. Infatti: 960 x [(26.000 - 24.500) / 2.000] = 960 x (1.500 / 2.000) = 960 x 0,75 = 720.br /
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Oltre che ai titolari di redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni equiparati), il bonus spetta anche ai titolari delle seguenti tipologie di somme, assimilate ai redditi da lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettere a, b, c, c-embis/em, d, h-embis/em e l, del Tuir):/p
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licompensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative/li
liindennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità/li
lisomme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale/li
liredditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa/li
liremunerazioni dei sacerdoti/li
liprestazioni pensionistiche complementari/li
licompensi per lavori socialmente utili./li
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pPer ottenere il bonus, non occorre una richiesta esplicita dei lavoratori interessati: viene riconosciuto automaticamente dai sostituti dimposta in ciascun periodo di paga, sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.br /
Le somme erogate vengono recuperate mediante compensazione nel modello F24. Gli enti pubblici e le amministrazioni statali, invece, possono recuperarle anche riducendo i versamenti delle ritenute effettuate e, per leventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.br /
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strongRisparmio energetico al 65%, con due new entry/strongbr /
Un anno in più (fino al 31 dicembre 2015) di detrazione Irpef/Ires al 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che sarebbe invece dovuta tornare al 50% a decorrere dall1 gennaio. È stata ugualmente prorogata a tutto il 2015 (in questo caso, si tratta di sei mesi in più, considerato che ne era prevista lapplicazione fino al 30 giugno 2015) anche la detrazione del 65% per gli stessi interventi relativi, però, a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio.br /
Ai "lavori "solitamente" agevolabili sono state aggiunte altre due tipologie di interventi, in riferimento ai quali le spese sostenute nellanno 2015 sono detraibili nella misura del 65%: acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione massima di 30mila euro) e acquisto e posa in opera delle schermature solari (detrazione massima di 60mila euro).br /
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strongRistrutturazione edilizia e acquisto arredi al 50%/strongbr /
Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 la misura maggiorata al 50%, su un ammontare di spesa non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, della relativa detrazione Irpef (ne era previsto il passaggio al 40% dallinizio dellanno). Di pari passo, è stato mantenuto in vita per un altro anno, anchesso nella misura del 50% (su un importo massimo di 10mila euro per immobile), il "bonus arredi", ossia la detrazione per lacquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati allarredo di appartamenti oggetto di ristrutturazione, agevolazione che, in base alla previgente normativa, avrebbe dovuto terminare il suo "mandato" il 31 dicembre 2014.br /
In tema di lavori edili agevolati, è il caso di segnalare la modifica apportata allarticolo 16-embis/em del Tuir, che ha esteso da sei a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione o le cooperative edilizie devono provvedere alla vendita o allassegnazione dellimmobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (riguardanti lintero fabbricato) per consentire la fruizione del "bonus ristrutturazioni".br /
Infine, è stata confermata anche per il 2015 la detrazione del 65% (che sarebbe dovuta scendere al 50%) per gli interventi relativi alladozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive./p
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pstrongFonte: FiscoOggi/strong/p
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