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Casa: prorogate le detrazioni super

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Conferma per i maxi-sconti fiscali legati agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (compreso l’acquisto di mobili ed elettrodomestici) e a quelli finalizzati al risparmio energetico

Tra le principali disposizioni di segno positivo per i contribuenti contenute nella Stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), si segnalano, in questo intervento, la stabilizzazione, allinterno del Testo unico delle imposte sui redditi, del credito dimposta per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26mila euro (commi 12, 13 e 15), la proroga al 31 dicembre 2015 della misura potenziata per il "bonus ristrutturazioni" (50%) e per il "bonus energetico" (65%), e la conferma, per un altro anno, del "bonus arredi" (commi 47 e 48).

Bonus Irpef in pianta stabile
Dopo lattribuzione provvisoria decretata per il solo 2014 (più precisamente, da maggio a dicembre) dal Dl 66/2014, è dunque stato messo a regime il credito dimposta Irpef in favore dei lavoratori dipendenti (articolo 13, comma 1-bis, del Tuir).
Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, compete soltanto in caso di capienza, quando cioè limposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alle detrazioni spettanti per quegli stessi redditi (articolo 13, comma 1, del Tuir).

Spetta per intero, nella misura di 960 euro annui (80 euro al mese), rapportati al periodo di lavoro, se il reddito complessivo, al netto dellabitazione principale e delle relative pertinenze e delle eventuali somme di Tfr erogato in busta paga, non supera 24mila euro.
Oltre tale soglia e fino a 26mila euro, il credito spetta ugualmente, ma in maniera decrescente, per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 26mila euro, diminuito del reddito complessivo, e limporto di 2mila euro. In pratica, per i redditi oltre 24mila euro e fino a 26mila euro, per calcolare il bonus annuo spettante, si può utilizzare la formula: 960 x (26.000 - reddito complessivo) / 2.000.
Ad esempio, a un contribuente con reddito complessivo di 24.500 euro, spetta un credito dimposta annuo di 720 euro, ossia 60 euro al mese. Infatti: 960 x (26.000 - 24.500) / 2.000 = 960 x (1.500 / 2.000) = 960 x 0,75 = 720.

Oltre che ai titolari di redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni equiparati), il bonus spetta anche ai titolari delle seguenti tipologie di somme, assimilate ai redditi da lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis e l, del Tuir):

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
  • remunerazioni dei sacerdoti
  • prestazioni pensionistiche complementari
  • compensi per lavori socialmente utili.

Per ottenere il bonus, non occorre una richiesta esplicita dei lavoratori interessati: viene riconosciuto automaticamente dai sostituti dimposta in ciascun periodo di paga, sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.
Le somme erogate vengono recuperate mediante compensazione nel modello F24. Gli enti pubblici e le amministrazioni statali, invece, possono recuperarle anche riducendo i versamenti delle ritenute effettuate e, per leventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

Risparmio energetico al 65%, con due new entry
Un anno in più (fino al 31 dicembre 2015) di detrazione Irpef/Ires al 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che sarebbe invece dovuta tornare al 50% a decorrere dall1 gennaio. È stata ugualmente prorogata a tutto il 2015 (in questo caso, si tratta di sei mesi in più, considerato che ne era prevista lapplicazione fino al 30 giugno 2015) anche la detrazione del 65% per gli stessi interventi relativi, però, a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio.
Ai "lavori "solitamente" agevolabili sono state aggiunte altre due tipologie di interventi, in riferimento ai quali le spese sostenute nellanno 2015 sono detraibili nella misura del 65%: acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione massima di 30mila euro) e acquisto e posa in opera delle schermature solari (detrazione massima di 60mila euro).

Ristrutturazione edilizia e acquisto arredi al 50%
Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 la misura maggiorata al 50%, su un ammontare di spesa non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, della relativa detrazione Irpef (ne era previsto il passaggio al 40% dallinizio dellanno). Di pari passo, è stato mantenuto in vita per un altro anno, anchesso nella misura del 50% (su un importo massimo di 10mila euro per immobile), il "bonus arredi", ossia la detrazione per lacquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati allarredo di appartamenti oggetto di ristrutturazione, agevolazione che, in base alla previgente normativa, avrebbe dovuto terminare il suo "mandato" il 31 dicembre 2014.
In tema di lavori edili agevolati, è il caso di segnalare la modifica apportata allarticolo 16-bis del Tuir, che ha esteso da sei a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione o le cooperative edilizie devono provvedere alla vendita o allassegnazione dellimmobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (riguardanti lintero fabbricato) per consentire la fruizione del "bonus ristrutturazioni".
Infine, è stata confermata anche per il 2015 la detrazione del 65% (che sarebbe dovuta scendere al 50%) per gli interventi relativi alladozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Fonte: FiscoOggi

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