Mancato pagamento spese
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No alla mediazione per il mancato pagamento delle spese condominiali
La legge di riforma del condominio negli edifici ha regolamentato, tra laltro, il tema della conciliazione obbligatoria fornendo una definizione delle "controversie in materia di condominio", specificando che per esse si intendono quelle liti derivanti dalla violazione o dellerrata applicazione delle disposizioni previste dagli articoli da 1117 a 1138 del codice civile e le previsioni ricomprese dallarticolo 61 allarticolo 72 delle disposizioni di attuazione del codice civile stesso.
Il principale problema di ogni condominio è il recupero dei crediti nei confronti dei condòmini morosi. La recente riforma del condominio, al fine di rendere più veloce la riscossione delle quote mensili, attribuisce un vero e proprio obbligo allamministratore di attivarsi per la riscossione entro tempi brevi.
Ma, dallaltro lato, cè anche la rassegnazione di molti condomini sulla possibilità che le azioni legali possano sortire, almeno nellimmediato, effetti risolutivi per le casse condominiali, spesso in bolletta. I tempi dilatati delle cause e, soprattutto laleatorietà dellesecuzione forzata, rende il percorso giudiziario un vero e proprio calvario.
E allora, per non aggravare le già complesse procedure giudiziarie, è bene subito precisare un aspetto fondamentale: la mediazione obbligatoria non è necessaria prima di avviare le cause per il mancato pagamento delle spese condominiali.
Il chiarimento arriva da una recente sentenza del Giudice di Pace di Napoli, ex Pozzuoli.
La sentenza
La pronuncia in commento fa tirare un sospiro di sollievo a chi si avvia al recupero coattivo degli oneri di condominio: non sono oggetto di mediazione obbligatoria – si legge in sentenza – i procedimenti per il mancato pagamento delle spese condominiali, specifica il provvedimento.
E questo perché la legge sulla riforma del condominio ha individuato con precisione quali siano le controversie in materia condominiale che richiedono la preventiva mediazione obbligatoria. Si tratta, in particolare, di tutte le questioni che sono disciplinate dal codice civile negli articoli dal 1117 al 1138 e nelle disposizioni di attuazione del codice civile dallarticolo 61 allarticolo 72; e cioè sui seguenti temi:
Art. 1117 — Parti comuni delledificio
Art. 1117 bis — Ambito di applicabilità
Art. 1117 ter — Modificazioni delle destinazioni duso
Art. 1117 quater — Tutela delle destinazioni duso
Art. 1118 — Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Art. 1119 — Indivisibilità
Art. 1120 — Innovazioni
Art. 1121 — Innovazioni gravose o voluttuarie
Art. 1122 — Opere su parti di proprietà o uso individuale
Art. 1122 bis — Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili
Art. 1122 ter — Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Art. 1123 — Ripartizione delle spese
Art. 1124 — Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori
Art. 1125 — Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Art. 1126 — Lastrici solari di uso esclusivo
Art. 1127 — Costruzione sopra lultimo piano delledificio
Art. 1128 — Perimento totale o parziale delledificio
Art. 1129 — Nomina, revoca ed obblighi dellamministratore
Art. 1130 — Attribuzioni dellamministratore
Art. 1130 bis — Rendiconto condominiale
Art. 1131 — Rappresentanza
Art. 1132 — Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Art. 1133 — Provvedimenti presi dallamministratore
Art. 1134 — Gestione di iniziativa individuale
Art. 1135 — Attribuzioni dellassemblea dei condomini
Art. 1136 — Costituzione dellassemblea e validità delle deliberazioni
Art. 1137 — Impugnazione delle deliberazioni dellassemblea
Art. 1138 — Regolamento di condomini