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Come ottenere il rimborso della ritenuta del 10% pagata e non dovuta

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Ritenuta del 10 per cento sui bonifici disposti in favore di Fondi Immobiliari per beneficiare degli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta

L'Agenzia delle Entrate con due risoluzioni individua due casi, utili per ottenere il beneficio fiscale del 36% e 55%, in cui la ritenuta del 10% non è dovuta e va evitata compilando di conseguenza la modulistica di richiesta del bonifico come un bonifico ordinario.


Affrontando con la risoluzione 3/E del 4 gennaio 2011 il tema del pagamento degli oneri di occupazione suolo e urbanizzazione per i ponteggi, individua nuovamente con la recentissima risoluzione 46/E del 14 aprile 2011, riguardante i bonifici disposti verso fondi immobiliari o per l'acquisto di posti auto o box pertinenziali, nell'istanza di rimborso la strada corretta per ottenere la restituzione della ritenuta non dovuta ma trattenuta in automatico da Banche e Poste per il solo fatto di adottare lo strumento del bonifico flaggato 36% o 55%.


Nell'ambito condominiali sono frequenti i casi dei condomini che, pagando on line spese relative al beneficio fiscale del 36% o 55% con bonifico a favore del conto del condominio, hanno frainteso le istruzioni proposte dal proprio istituto bancario ed hanno subito una ritenuta di acconto non dovuta. L'amministratore del condominio non ha peraltro ricevuto la somma ritenuta e quindi non ne può tenere conto né per il pagamento al fornitore né per la certificazione ai fini del beneficio fiscale.

Secondo le due risoluzioni, questi condomini, potranno richiedere la restituzione con l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, entro 48 mesi dalla ritenuta indebitamente subita e seguendo l'inter della istruzione e liquidazione del rimborso nel proprio cassetto fiscale del portale fisconline.
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by Staff

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