• Lunedì - Venerdì 9.00 - 18.00
  • Via Raoul Chiodelli 64, 00132 Roma RM
  • 06.2424096

News Condominio

Agenzia delle Entrate: Riduzione aliquota della ritenuta d'acconto su bonifici

  • visite: 2394

Arriva la circolare delle Entrate sulle misure fiscali introdotte dal Dl 982011, con focus su 36% e 55%

Le Entrate sciolgono i primi dubbi degli operatori sulle novità fiscali dettate dalla manovra correttiva. Il taglio della ritenuta sui bonifici per ristrutturazioni edilizie agevolate, le partite Iva 'fantasma' e lo spesometro in caso di pagamenti tracciabili sono solo alcuni dei punti toccati dalla circolare 41/E del 5 agosto.


Di seguito il testo delle parte di interesse del condominio e dell'amministratore e banche e poste circa la riduzione ritenute del 10% al 4% sui bonifici per interventi con detrazioni fiscali del 36% o 55% contenuto nella circolare n.41/E del 5 agosto 2011


"2. Riduzione aliquota della ritenuta d'acconto su bonifici (articolo 23, comma 8)
Come noto, l'art. 25 comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1luglio 2010, l'obbligo per le banche e per le Poste Italiane SPA di operare una ritenuta a titolo di acconto del 10% all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In sostanza si tratta dei pagamenti riguardanti le ristrutturazione edilizie (articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche) e gli interventi di risparmio energetico (articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche).
L'art. 23, comma 8, del decreto, con la finalità di 'minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta' ha ridotto al 4 per cento l'aliquota della ritenuta d'acconto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, banche e Poste Italiane SPA devono operare all'atto dell'accredito.
Per gli altri aspetti, rimane valido quanto stabilito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 e quanto chiarito con circolare n. 40/E del 28 luglio 2010.
Nel caso in cui le banche e Poste Italiane SPA, nelle more dell'aggiornamento dei sistemi operativi, nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione abbiano continuato ad operare all'atto dell'accredito la ritenuta del 10% nei confronti del soggetto beneficiario del bonifico potranno accreditare direttamente al medesimo soggetto beneficiario la differenza del 6% trattenuta in eccesso.
La disposizione in commento segue gli interventi di semplificazione operati dall'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, riguardanti l'abrogazione dell'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera e di inviare la preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate."




Agenzia delle Entrate: Circolare 41/E del 5 agosto 2011

  • Condividi!

by Staff

Assemblea condominiale, richiesta e convocazione

La legge di riforma del condominio (2202012) ha ampliato la possibilità per il singolo condomino di chiedere la convocazione di assemblea. Innanzi tutto bisogna distinguere la richiesta di assemblea dalla convocazione della stessa.... continua

Diritti estesi parti comuni

La Cassazione civile interviene spesso per definire i limiti entro i quali un singolo condòmino può appropriarsi o comunque utilizzare una parte comune dello stabile.... continua