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Sono detraibili al 55% i bonifici effettuati dai privati nel 2011

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Risparmio energetico, entro fine anno gli acconti per il 55%

La corsa contro il tempo per i pagamenti entro l'anno non riguarda solo gli interventi per il risparmio energetico, in scadenza il 31 dicembre 2011, ma interessa anche le ristrutturazioni edilizie, in quanto l'agevolazione del 36% potrebbe subire il taglio del 5% nel 2012, se entro il 30 settembre 2012 non sarà approvata la riforma fiscale prevista dalla manovra estiva 2011 (legge 111/2011).


Il punto è che non sono agevolati solo i pagamenti effettuati quest'anno per i lavori o i servizi professionali già eseguiti (ad esempio, la consulenza per il progetto), ma anche i bonifici effettuati quest'anno a titolo di anticipo - o addirittura di saldo - su lavori ancora eseguire o da terminare.


In questi casi, la normativa dei contratti di appalto prevede già che il committente di un'opera abbia diritto di verificarla solo al termine dei lavori da parte dell'appaltatore e prima di ricevere la consegna dell'opera compiuta, ai sensi dell'articolo 1665, Codice civile. Nel contratto, quindi, va indicato che l'eventuale pagamento anticipato per lavori ancora da eseguire non è un'implicita accettazione senza riserve dell'opera eseguita, in quanto solo con il collaudo finale discende il passaggio del rischio per il perimento o il deterioramento dell'opera di cui all'articolo 1673, Codice civile, e la liberazione dell'appaltatore dalla responsabilità per i vizi palesi di cui all'articolo 1667, Codice civile.


Inoltre, nei contratti di appalto, d'opera, di fornitura con posa in opera o di acquisto dei beni agevolati, il committente può chiedere che gli anticipi o gli acconti pagati siano contrattualmente considerati delle caparre confirmatorie (articolo 1385, Codice civile), dove se la parte che li ha ricevuti è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra .


Infine, come accade obbligatoriamente a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (articolo 2, comma, 1, Dl 122/2005), il committente può pretendere dall'impresa, a garanzia delle somme pagate (caparra, anticipi e acconti), il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa, meglio se a prima richiesta , condizionata alla corretta esecuzione dell'opera concordata o alla consegna del bene ordinato (articolo 1936, Codice civile).



Fonte: Il Sole 24 Ore

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