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Gli infissi non vanno autorizzati dall'assemblea.

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L'unico limite è quello di opere che rechino danno alle parti comuni oppure determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

Capita che, nella normale “vita” di un appartamento condominiale si debba provvedere, almeno una volta, alla sostituzione degli infissi e che, in tale circostanza, ci si ponga il problema se detti lavori debbano richiedere l’approvazione dell’assemblea di condominio.

Fughiamo subito questi dubbi. Per la sostituzione degli infissi, come per qualsiasi altra opera nelle unità immobiliari di proprietà individuale, non è richiesta l’autorizzazione degli altri condomini o dell’assemblea, ma è sufficiente una comunicazione dell’intervento all’amministratore, il quale riferirà nella successiva assemblea.

A riguardo, infatti, il codice civile stabilisce un solo limite: 1 nell’immobile di sua proprietà (o anche nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale) il singolo condomino-proprietario non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni oppure determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso egli è tenuto a fornire una preventiva notizia all’amministratore che, a sua volta, lo comunica all’assemblea.

Pertanto, l’unico vincolo che incontra il condomino nella sostituzione degli infissi è di non recare pregiudizio, oltre che alla stabilità e alla sicurezza, al decoro architettonico dell’edificio. Altrimenti, qualunque condomino o l’amministratore potrà pretenderne la rimozione.

Il concetto di “decoro architettonico” è certamente generico, ma di certo non si riferisce solo agli edifici di pregio, ma indica i motivi architettonici riscontrabili in qualsiasi tipo di edificio.

Ai fini del decoro architettonico di un edificio condominiale, occorre far riferimento all’estetica del fabbricato che è data dall’insieme delle linee e strutture ornamentali, senza che occorra che si tratti di un edificio di particolare pregio. Il decoro architettonico, laddove possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, è dunque un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare 2.

La Cassazione 3 ha peraltro chiarito che non incide e non lede il decoro architettonico di un edificio un’opera compiuta da un condomino quando detto decoro sia già stato degradato, in passato, a causa di preesistenti interventi modificativi tollerati dagli altri condomini e di cui non sia stato preteso il ripristino.

1 Art. 1122 cod. civ.

2 Trib. Todi sent n. 771 del 22.04.2014

3 Cass. sent. n. 26055 del 10.12.2014.

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by Staff

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